Descrizione
Si rende noto che con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 06/12/2024 è stato disposto l’aggiornamento della nomina del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento ( art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 ) , nella persona del Segretario comunale titolare.
Si allega il modulo utilizzabile per inoltrare la richiesta di intervento del titolare del potere sostitutivo, tramite i seguenti canali :
- A mano all’Ufficio protocollo negli orari d’ufficio ;
- Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo : protocollo.cheremule@legalmail.it ;
- Tramite posta ordinaria all’indirizzo: segretariocomunale@comune.cheremule.ss.it .
Cos’è il potere sostitutivo
Chiunque ha un procedimento amministrativo in corso e riscontra un ritardo nei tempi di conclusione da parte dell'ufficio, può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo rivolgendosi a una figura interna all'amministrazione che si sostituisce al dirigente o al funzionario inadempiente. Ricorrere al titolare del potere sostitutivo è pertanto un diritto riconosciuto a tutti i cittadini in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento. L’art. 2 c. 9 bis della L.241/1990 e s.m.i., prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica amministrazione individui, nell'ambito delle figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Il successivo comma 9-ter stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.
Per assicurare maggiore certezza e celerità dell'azione amministrativa in ordine al rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, sulla disciplina dell'istituto è recentemente intervenuto il legislatore che, all'art. 61 del D.L.77/2021 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), modificando il comma 9 bis dell'art. 2 della L. 241/1990 ha previsto che esso sia attribuito non solo a figure apicali ma anche ad una unità organizzativa e altresì, la possibilità che esso sia attivato d'ufficio, oltre che su istanza di parte.